APPROFONDIMENTO Quando si individua l’autorità capofila Il meccanismo dell’autorità capofila (lead supervisory authority, LSA) si attiva solo se il trattamento è “transfrontaliero”, cioè quando: Se i dati e gli effetti restano circoscritti a un solo Stato membro, non si pone l’individuazione della LSA. Come si individua la LSA La LSA è l’Autorità del luogo dell’amministrazione centrale del titolare/responsabile nel SEE; in mancanza, rileva lo stabilimento principale dove si prendono le decisioni su finalità e mezzi con potere di implementarle. Autorità “interessate” e competenze locali Cooperazione tra autorità Nel meccanismo di cooperazione, la LSA scambia informazioni con le CSA, predispone un progetto di decisione, sul quale le CSA possono presentare obiezioni pertinenti e motivate (termine ordinario 4 settimane). Se la LSA accoglie le obiezioni, invia un progetto riveduto (revisione in 2 settimane). In assenza di obiezioni o dopo la revisione, la decisione diventa vincolante per tutte le autorità coinvolte. Persistendo il dissenso, la LSA può attivare il meccanismo di coerenza con l’EDPB (art. 65). Il meccanismo di coerenza (EDPB) dovrebbe entrare in gioco solo se il risultato della cooperazione non è accettabile per tutte le parti. Evoluzione delle linee guida: da WP29 a EDPB Le linee guida WP29 wp244 rev.01 sono […]
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