ESPERTO Distinzione tra Obbligo Legale e Compito di Interesse Pubblico L'Art. 6(1)(c) (obbligo legale) e l'Art. 6(1)(e) (compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri) sono i fondamenti principali che legittimano il trattamento dei dati personali da parte delle Autorità pubbliche e sono strettamente correlati, in quanto entrambi richiedono che la base giuridica sia stabilita dal diritto dell'Unione o dello Stato membro (Art. 6, par. 3). Natura giuridica dell’obbligo come base giuridica Se il GDPR cita una base giuridica o una misura legislativa, non è sempre necessario che un parlamento adotti una legge, salvo quanto previsto dalla costituzione dello Stato membro. In Italia, la base giuridica che consente il trattamento dei dati per obbligo legale o interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6(3), lettera b), può essere stabilita tramite una legge, un regolamento oppure atti amministrativi di carattere generale (art. 2-ter del Codice della privacy). Questo tipo di norme, provviste dei requisiti di qualità e proporzionalità, possono pertanto legittimare trattamenti di dati personali. La legge che limita i diritti (Art. 23) Il GDPR prevede che i diritti degli interessati (come il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, ecc.) e le disposizioni correlate dell'Art. 5 possano essere limitati mediante una misura legislativa […]
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