APPROFONDIMENTO Codici di condotta I “codici di condotta” propriamente detti trovano la propria fonte normativa negli articoli 40 e 41 del GDPR e vanno realizzati secondo le disposizioni del regolamento. I codici di condotta, come illustrato nell’infografica sottostante, rappresentano strumenti di autoregolamentazione volontaria (“soft law”) riconosciuti dal GDPR. Tali strumenti si affiancano alle procedure di certificazione e all’utilizzo di sigilli e contrassegni in materia di protezione dei dati personali. Diversamente dai “codici deontologici” del previgente codice privacy (e dalle attuali “regole deontologiche”) il rispetto dei codici di condotta non è condizione di liceità del trattamento sebbene sia elemento utile a dimostrare l’osservanza del GDPR. Codici di condotta nazionali e transnazionali Sono codici di condotta “nazionali” quelli che riguardano le attività di trattamento di titolari e/o responsabili le quali si realizzano all’interno di un unico Stato membro. I codici di condotta “transnazionali” si riferiscono a quelli adottati da associazioni nazionali che disciplinano le attività dei propri membri in più Stati membri, anche senza un trasferimento transfrontaliero di dati personali all’interno dell’Unione. Rilevanza dei codici di condotta L'aderenza a un codice non garantisce di per sé il rispetto del GDPR o l'immunità per titolari / responsabili da sanzioni o responsabilità previste dal […]
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