APPROFONDIMENTO Concetto Una delle basi giuridiche del trattamento di dati personali – cioè, delle condizioni che rendono legittimo un trattamento – è il consenso dell’interessato [art. 6.1, lett. a)]. Il consenso è una “manifestazione di volontà” «con la quale l’interessato manifesta il proprio assenso (…) che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» [art. 4(11)]. Quindi il consenso deve riguardare il trattamento dei dati personali, autorizzandone l’uso, e deve essere rilasciato dal medesimo individuo al quale si riferiscono i dati personali in questione. Il consenso come base giuridica del trattamento trova le sue origini nella teoria della “autodeterminazione informativa” affermata dalla corte costituzionale tedesca in una sentenza del 19831 in cui la Corte stabilì che l’autodeterminazione informativa sorge dal diritto fondamentale al rispetto della personalità, protetto dalla costituzione tedesca. In una sentenza del 2017, la Corte EDU (CtEDU) ha riconosciuto che l’articolo 8 della CEDU sul diritto alla vita privata «prevede il diritto ad una forma di autodeterminazione informativa»2. Le regole in tema di consenso non sono sostanzialmente mutate dal passaggio di regime dalla direttiva 95/46/CE al GDPR. In entrambe le norme viene esplicitato che il consenso è «qualsiasi manifestazione di volontà» che soddisfi determinati requisiti di validità. Con l’uso […]
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