APPROFONDIMENTO Quando ricorre la contitolarità La contitolarità ricorre quando più soggetti concorrono in modo coordinato e non meramente accessorio alla definizione delle scelte che qualificano un trattamento di dati personali (Art. 26, par. 1, GDPR). Questo concetto mira a garantire che, laddove siano coinvolti più soggetti in trattamenti complessi, la responsabilità della conformità normativa sia attribuita chiaramente, evitando lacune di tutela per gli interessati (EDPB, Linee guida 07/2020, par. 163). Inoltre, ha lo scopo di prevenire l’elusione delle norme e di rendere più semplice per l’interessato individuare il soggetto a cui rivolgersi per la tutela dei propri diritti, così da assicurare trasparenza e certezza nell’esercizio delle proprie prerogative. Perché la contitolarità è rilevante La contitolarità è rilevante perché incide direttamente sull’assetto delle responsabilità e sulla tutela effettiva degli interessati nell’ambito di trattamenti che coinvolgono più soggetti. La corretta qualificazione del rapporto determina conseguenze giuridiche concrete sul piano degli obblighi, delle responsabilità e dei diritti esercitabili. Fondamento giuridico della contitolarità (art. 26, GDPR) Il fondamento giuridico della contitolarità è disciplinato dall’art. 26, GDPR, che non istituisce la contitolarità, che discende da una valutazione sostanziale del rapporto, ma ne regola le conseguenze giuridiche e organizzative. Criteri sostanziali di individuazione della contitolarità L’individuazione […]
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