DPO – Responsabile per la protezione dei dati – Livello Esperto

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ESPERTO Origini Già la direttiva 95/46/CE [art. 18(2)] aveva previsto la figura del cosiddetto Incaricato della protezione dei dati (o privacy officer, nella versione inglese), che non fu recepita dal nostro Codice previgente. Chi è tenuto alla designazione La sezione 4 sul DPO, inscritta nel Capo IV del GDPR, rubricato “Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”, indirizza le proprie prescrizioni ad entrambi Titolare e Responsabile. L’articolo 37.1 del GDPR così recita: «1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (…)». Le linee guida wp243 rev.01 chiariscono che la congiunzione "e" implica che la designazione del DPO è obbligatoria per il Titolare "o" il Responsabile, a seconda delle circostanze. Pertanto, entrambi potrebbero dover designare un DPO se i presupposti sono presenti per entrambi. Se invece i presupposti riguardano solo uno dei due, solo quella parte sarà tenuta a designare un DPO. Queste linee guida sono state integrate dalle FAQ del Garante italiano per i DPO privati (doc. web n. 8036793) e pubblici (doc. web n. 7322110). CEF 2023 su designazione e posizione organizzativa del DPO Il Coordinated Enforcement Framework (CEF) del 2023 (v. CEF in Argomenti) ha avuto come tema […]

 


 

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