APPROFONDIMENTO Qualificazione dell’indirizzo e‑mail come dato personale L’indirizzo e‑mail riferibile a una persona fisica (es. nome.cognome@azienda.com) costituisce un dato personale ai sensi dell’art. 4(1), GDPR, anche quando non riporta per esteso il nome dell’interessato, purché consenta di identificarlo direttamente o indirettamente (provv. 7 luglio 2022, doc. web n. 9809998). E‑mail marketing con consenso preventivo (opt‑in) L’uso di indirizzi e-mail per l’invio di comunicazioni promozionali o pubblicitarie o per ricerche di mercato o per finalità statistiche richiede il preventivo consenso del contraente o utente, come regola generale. Le ipotesi derogatorie sono esaminate autonomamente nel capitolo successivo “Soft spam”. Obbligo di informare preventivamente È essenziale che prima dell’uso dell’indirizzo e‑mail, l’interessato riceva un’informativa completa e conforme agli articoli 13 (all’atto della raccolta, se in via diretta) e 14 GDPR (al primo contatto, se raccolto da terzi), che chiarisca le finalità del trattamento, le modalità di utilizzo del dato e la possibilità di opporsi o revocare il consenso. Soft spam: condizioni e limiti applicativi In deroga alla regola generale del preventivo consenso specifico dell’utente, il comma 4 dell’art. 130 del Codice privacy, introdotto a seguito del recepimento dell’art. 13 della direttiva 2002/58/CE, prevede il cosiddetto soft-spam o soft opt-in. Vigenza di rapporto contrattuale […]
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