FRIA – Livello esperto

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ESPERTO Integrazione tra DPIA e FRIA Quando un'organizzazione deve realizzare entrambe le valutazioni per lo stesso sistema IA, l'approccio preferibile è quello della complementarità documentata: la DPIA fornisce l'input sulla conformità dell’uso dei dati personali, mentre la FRIA valuta l'impatto sociale e giuridico del sistema IA nel mondo reale. L'integrazione pratica si basa anche su un principio di efficienza operativa, volto a evitare duplicazioni pur mantenendo le specificità di ciascuna analisi. Soggetti obbligati alla FRIA Secondo l'AI Act, l'obbligo di condurre una FRIA ai sensi dell'Articolo 27 non si applica indiscriminatamente a chiunque utilizzi il sistema IA, ma è strettamente limitato a specifiche categorie di utilizzatori (deployer) di sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio elencati nell'Allegato III dell'AI Act (con l'eccezione dei sistemi impiegati nel settore delle infrastrutture critiche). Eccezione per i sistemi di IA impiegati nelle infrastrutture critiche L’obbligo di FRIA previsto dall’art. 27 dell’AI Act riguarda i deployer di determinati sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III, ma non si applica ai sistemi utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento di infrastrutture critiche. Riguardo all’esclusione, la logica regolatoria non è quella della valutazione degli impatti individuali sui diritti fondamentali, bensì quella della […]

 


 

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