Riconoscimento facciale – Livello approfondimento

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APPROFONDIMENTO Riconoscimento facciale e quadro normativo Il riconoscimento facciale (FRT) è una tecnologia biometrica ad alto impatto sui diritti fondamentali; la CGUE ha chiarito che la raccolta e conservazione di dati biometrici è interferenza grave con i diritti fondamentali e deve superare un test di necessità e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (v. impronte nei passaporti in Schwarz, C‑291/12). Questi canoni guidano anche la valutazione delle architetture tecniche dell’FRT (centralizzate vs localizzate) e della durata di conservazione dei modelli biometrici (EDPB, parere 11/2024 sull’uso dell’FRT per i flussi aeroportuali, 24.05.2024). Questa sezione chiarisce definizioni e funzioni dell’FRT nonché l’impatto dei connessi dati biometrici ed i rischi che derivano dal loro trattamento. Natura e Sensibilità dei Dati Biometrici I dati biometrici, come le impronte digitali, le scansioni dell'iride o le caratteristiche facciali, sono definiti dal GDPR come dati personali derivanti da trattamenti tecnici specifici relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali che consentono o confermano l’identificazione univoca di una persona fisica (es. immagini del volto, dattiloscopiche). La loro unicità e permanenza li rendono particolarmente sensibili e, di conseguenza, soggetti a un regime di protezione rafforzato. A differenza di altri dati che possono essere modificati (come una password), i dati biometrici sono […]

 


 

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