ESPERTO Questa sezione chiarisce il perimetro di liceità e i divieti dell’AI Act in relazione ai sistemi di riconoscimento facciale, le basi giuridiche e le garanzie del GDPR per il trattamento di dati biometrici, nonché le specificità della LED, proponendo un modello di governance che tenga insieme obblighi “risk-based” dell’AI Act e principi di protezione dati. Il riconoscimento facciale (FRT, secondo l’acronimo inglese) in Europa, si colloca all’intersezione tra: Riconoscimento Facciale a Fini di Contrasto L'applicazione del riconoscimento facciale in contesti di sicurezza pubblica e forze dell'ordine richiede un'analisi approfondita e specifica, spesso regolamentata da normative ad hoc che bilanciano le esigenze di sicurezza con i diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati. Per i sistemi FRT implementati da autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, si applica la Direttiva (UE) 2016/680 (LED) - in Italia, il D.lgs. 51/2018 che la attua - che richiede una base giuridica specifica, finalità determinate, necessità e proporzionalità, oltre a tutele sui diritti degli interessati e misure tecniche/organizzative adeguate. Riconoscimento facciale e AI Act L'intelligenza artificiale (IA) ha ampliato notevolmente le capacità di elaborazione dei dati personali, in particolare dei dati biometrici. L’AI Act (Reg. (UE) 2024/1689), […]
VUOI CONTINUARE LA LETTURA DELL'ARTICOLO?
Sei abbonato ma non visualizzi il contenuto? Potrebbe non essere incluso nel tuo abbonamento.
Supporto: datahub@imperialida.com