Scheda di sintesi Introduzione La contitolarità del trattamento ricorre quando due o più soggetti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi essenziali di un trattamento di dati personali. Partecipazione decisionale Il presupposto non è la mera cooperazione operativa, né la semplice condivisione di dati, ma la partecipazione congiunta alle decisioni determinanti sul “perché” e sul “come” del trattamento. Questo elemento congiunto colloca la contitolarità all’interno dell’area della titolarità del trattamento, distinguendola sia dalla titolarità autonoma sia dal ruolo di responsabile. Qualificazione sostanziale La qualificazione come contitolari non dipende dalle etichette contrattuali adottate dalle parti, ma da una valutazione sostanziale delle modalità concrete di svolgimento del trattamento. Anche in assenza di un accordo formalmente qualificato come accordo di contitolarità, o in presenza di clausole che attribuiscono formalmente ruoli diversi, la contitolarità può emergere di fatto, sulla base dell’influenza effettivamente esercitata sulle decisioni rilevanti. Influenza e configurazione della contitolarità La partecipazione alle decisioni non deve essere necessariamente simmetrica. È sufficiente che ciascun soggetto eserciti un’influenza reale e determinante su almeno una componente essenziale del trattamento, purché tale influenza concorra alla definizione complessiva delle finalità o dei mezzi. Ne deriva che la contitolarità può configurarsi anche in assenza di accesso materiale ai dati […]
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