Scheda di sintesi Introduzione Il diritto al risarcimento del danno rappresenta uno degli strumenti centrali del sistema di tutela previsto dal GDPR, in quanto consente di trasformare la violazione delle regole sul trattamento dei dati personali in una forma concreta di protezione della persona. L’art. 82 GDPR riconosce infatti a chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, il diritto di ottenere un ristoro economico dal titolare o dal responsabile del trattamento. Il risarcimento si inserisce in un quadro normativo orientato a garantire un livello elevato ed effettivo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. In questa prospettiva, il danno non è inteso in senso restrittivo, ma deve essere interpretato in modo ampio, alla luce degli obiettivi del regolamento, così da assicurare una riparazione piena ed effettiva del pregiudizio subito. Affinché il diritto al risarcimento possa essere esercitato, è necessario che ricorrano congiuntamente una violazione del GDPR, un danno effettivo e un nesso causale tra la violazione e il pregiudizio. La mera inosservanza delle disposizioni non è sufficiente: il sistema esclude automatismi risarcitori e richiede che il danno sia concretamente dimostrato e distinto dalla semplice violazione. La funzione del risarcimento è esclusivamente compensativa: esso non ha finalità punitive o sanzionatorie, […]
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