APPROFONDIMENTO Telemarketing oggetto di legge speciale L’impiego di dati personali per scopi promozionali tramite comunicazioni elettroniche – comprese quelle telefoniche – è disciplinato dalle direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE (dette “ePrivacy”) e dalle rispettive normative nazionali, che richiedono in generale il consenso preventivo dell’utente o del contraente (art. 130 del Codice privacy). Il GDPR non ha inciso su questa disciplina: l’art. 95 stabilisce che il regolamento non introduce obblighi aggiuntivi nei casi già regolati da norme specifiche con lo stesso obiettivo previste dalla direttiva ePrivacy. Pertanto, la disciplina ePrivacy costituisce una lex specialis rispetto al quadro generale del GDPR. Consenso per marketing tramite SMS, MMS, Fax o altri mezzi automatizzati Per l'invio di comunicazioni promozionali tramite SMS, MMS, fax, o altro mezzo automatizzato, la regola generale è l'ottenimento del consenso preventivo del contraente/utente (art. 130.2, cod. privacy). Consenso specifico Ci si interroga sulla applicazione del principio della specificità del consenso nel contesto marketing. In particolare, si discute se analogamente all’inammissibilità di un consenso unico che accorpi diverse finalità di trattamento, in ambito marketing (ad esempio, marketing, profilazione marketing, comunicazione a terzi a fine marketing) analoga granularità sia richiesta per le diverse modalità di contatto marketing (es. telefono, SMS, e-mail). Cioè, se […]
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