Scheda di sintesi Introduzione Il termine “automatizzato” è adoperato dal legislatore per determinare l’ambito materiale di applicazione del Regolamento [art. 2(1), GDPR). Il GDPR si applica ai trattamenti di dati personali che sono interamente o parzialmente automatizzati, nonché ai trattamenti manuali se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio strutturato. Questo significa che anche i trattamenti manuali rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR se i dati sono organizzati in modo tale da essere facilmente accessibili e gestibili. Il concetto di trattamento automatizzato si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali con l'ausilio di processi automatizzati. La nozione di trattamento, al contrario, prescinde dal requisito dell’automazione: infatti, costituisce trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali” [art. 4, p. 2), GDPR]. Di conseguenza, la CGUE nella causa c-740/22 ha ritenuto che una comunicazione orale di dati personali costituisca un “trattamento” e che esso rientri nell’ambito applicativo del GDPR nel momento in cui tali dati siano stati prelevati da, o siano destinati a confluire in, un archivio. Nel GDPR si fa ulteriore riferimento al trattamento automatizzato per: Il trattamento è parzialmente automatizzato quando […]
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