Nel sistema del GDPR, l’assetto privacy non è un insieme di adempimenti documentali separati, ma una componente essenziale del principio di accountability: il titolare deve organizzare i trattamenti, presidiare i rischi, documentare le scelte compiute e dimostrare che le misure adottate funzionano effettivamente. In questa prospettiva si inserisce il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, che ha inciso sul Codice civile introducendo, tra l’altro, il nuovo art. 2396-quinquies c.c. La norma impone all’organo di controllo di vigilare non solo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma anche sul suo concreto funzionamento, con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il raccordo con la privacy è immediato: il modello privacy è parte dell’assetto organizzativo dell’impresa e la sua adeguatezza va verificata in termini di effettività ed efficienza. L’assenza di disposizioni transitorie rende questo passaggio immediatamente rilevante anche per gli organi di controllo già in carica. Il punto centrale dell’Editoriale è quindi questo: l’adeguatezza del modello organizzativo privacy e dei relativi flussi informativi verso l’organo di controllo costituisce oggi un elemento essenziale dell’adeguato assetto societario e rientra nell’obbligo legale di verifica dell’organo di controllo. Nuovo articolo 2396-quinquies del codice civile Il nuovo articolo 2396-quinquies del codice civile così recita: […]
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