Nelle prime due puntate di questo percorso abbiamo progressivamente delimitato il campo. In apertura - Editoriale del 19 febbraio 2026 - abbiamo chiarito la distinzione tra GPAI, LLM e Agentic AI, mostrando come categorie giuridiche, tecnologie abilitanti e architetture autonome si intreccino ma non coincidano. Successivamente – Editoriale del 19 marzo 2026 – ci siamo concentrati sui rischi sistemici, mettendo in luce perché, nel caso dei modelli di IA per finalità generali (GPAI), il rischio non possa essere letto solo a valle, in relazione ai singoli usi, ma debba essere analizzato anche a monte, in ragione delle capacità del modello e della sua diffusione lungo la catena del valore. Questa terza parte prende le mosse da tali premesse per esaminare direttamente la disciplina dei GPAI nell’AI Act. L’attenzione si sposta sul modello in quanto tale: la nozione giuridica di GPAI, la distinzione tra obblighi generali e obblighi rafforzati per i modelli con rischio sistemico, e il ruolo della trasparenza e della documentazione lungo la filiera. L’obiettivo è chiarire come il legislatore europeo abbia costruito un sistema di responsabilità che prescinde dal singolo caso d’uso e guarda alla progettazione, all’addestramento e alla messa a disposizione di modelli destinati a essere riutilizzati trasversalmente. Obblighi per modelli GPAI Il Regolamento […]
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