Sempre più il legislatore, sia sovranazionale che locale, riconosce un diritto di accesso al singolo a informazioni detenute da terzi che in qualche modo lo riguardano oppure che sono funzionali all’esercizio di diritti che gli vengono riconosciuti dall’ordinamento. Non fa eccezione il GDPR che attribuisce al diritto di accesso particolare rilevanza all’interno del bouquet di diritti dell’interessato. I diritti di accesso I diritti di accesso possono essere generalizzati – cioè incondizionati, come l’accesso pubblico – oppure sottoposti a condizioni soggettive specifiche, come l’accesso ai documenti amministrativi o l’accesso GDPR. Si registrano, poi, accessi regolati in settori specifici, come quelli ai documenti bancari o ai contratti assicurativi. Accesso agli atti assicurativi La legislazione italiana, tramite il codice delle assicurazioni private (art. 146), prevede un diritto di accesso agli atti (assicurativi) a carico delle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, in favore di contraenti e danneggiati, «a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano». Lo stesso articolo distingue questa tipologia di accesso da quello ai singoli dati personali disciplinato dal codice privacy e, ora, dal GDPR. Questo accesso agli atti assicurativi è limitato a un ambito soggettivo e […]
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