Il termine “adeguatezza” e gli altri vocaboli con la medesima radice sono presenti 113 volte nel testo italiano del GDPR. L’adeguatezza è sinonimo di “proporzionalità” cioè, essere in giusta relazione con l’elemento di raffronto. L’adeguatezza del GDPR non è una caratteristica presente nel mondo materiale ma è una circostanza desumibile da una valutazione obiettiva di proporzionalità calata nello specifico contesto, tenendo in considerazione determinati criteri [v. considerando (76)]. Questa valutazione va rivisitata periodicamente e ogni volta che mutano gli elementi che sono stati a fondamento del giudizio (art. 24, ult. frase, GDPR). Il principio di adeguatezza, nel GDPR, è prevalentemente riferito a: Adeguatezza delle misure In linea di principio l’adeguatezza incorpora un obiettivo che il legislatore intende raggiungere: ad esempio, le misure di sicurezza tecnico-organizzative sono adeguate (proporzionate) al rischio, per conseguire una sicurezza adeguata (idonea). Il legislatore del GDPR esprime questo concetto nella formulazione dell’articolo 32 quando prescrive: «(…) il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (…)». A prima vista, la formulazione sembrerebbe ripetitiva (i.e. “misure adeguate per una sicurezza adeguata”); al contrario, essa intende esprimere un preciso concetto: le […]
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