Data Governance Act -2

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Riprendiamo l’analisi del Regolamento UE detto Data Governance Act, esaminando il servizio di riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici e le sue implicazioni con la disciplina sulla protezione dei dati personali. La precedente puntata è stata pubblicata con l’Alert del 23 giugno 2022. Per stabilire quale sia la disciplina del GDPR applicabile al governo dei dati occorre distinguere tra: 1. Riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici Il Capo II del DGA affronta il tema della messa a disposizione di dati protetti del settore pubblico per il riutilizzodegli stessi all’interno dell’Unione. Il regolamento definisce il “riutilizzo” come «l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti (…)» [art. 2, 2)]. Il riutilizzo (cioè, concedere l’accesso ai dati per il riuso da parte di terzi) è una facoltà concessa dalla normativa nazionale agli enti pubblici; quando essa è riconosciuta, gli enti rendono pubbliche le condizioni e la procedura di richiesta attraverso uno sportello unico e possono essere assistiti da organismi competenti di assistenza. Il riutilizzo di “dati personali” in possesso degli enti […]

 


 

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