In questa seconda puntata l’attenzione si sposta dalla cornice sistemica ricostruita nella prima parte, ai profili applicativi della legge n. 49/2026, ossia alle condizioni concrete che delimitano quando e come il contatto telefonico possa (eccezionalmente) tornare a essere lecito nel mercato domestico dell’energia. L’obiettivo è chiarire il perimetro effettivo del divieto e le conseguenze operative per gli operatori, mettendo in evidenza i punti di frizione e di raccordo con la disciplina ePrivacy. L’analisi prende avvio dai destinatari della tutela e dal perimetro soggettivo della norma, soffermandosi sulla distinzione – non sempre coincidente – tra consumatore e “cliente finale domestico”. Si esamina poi l’oggetto del divieto (sollecitazioni finalizzate alla proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas) e il sistema delle deroghe, che riapre il canale telefonico solo a fronte di una richiesta attiva del consumatore o di uno specifico consenso del cliente. In chiusura, vengono considerati i presidi di identificabilità del contatto, la nullità dei contratti conclusi in violazione, i meccanismi di enforcement e il coordinamento tra autorità, evidenziando come la matrice consumeristica della riforma si traduca in un onere probatorio particolarmente incisivo in capo al professionista. Destinatari della tutela e perimetro applicativo della legge n. 49/2026 Un primo snodo applicativo riguarda i ruoli soggettivi presi in considerazione dalla disciplina introdotta dalla legge n. 49/2026. Anche sotto […]
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