Riprendiamo in questa tornata l’analisi delle contestazioni sollevate con il provvedimento dell’autorità del 6 giugno 2024 contro ENI Plenitude, in materia di telemarketing e teleselling (doc. web n. 10029424 ed Editoriale del 18 luglio 2024) aggiungendovi alcune riflessioni originate dal successivo provvedimento, sempre relativo al settore energetico, contro Hera Comm del 17 luglio 2024 (doc. web n. 10053211), di cui si è avuta notizia con la newsletter dell’autorità del 13/9/2024. Il provvedimento ENI Plenitude include l’ordinanza per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di circa 6 milioni e 500 mila euro e quella della sua pubblicazione sul sito web ufficiale dell’autorità, a seguito di chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell’interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni nonché per l’assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti. Il provvedimento contro Hera Comm include l’irrogazione della sanzione di 5 milioni di euro per carenti misure organizzative di verifica e controllo dell’operato dei propri agenti in qualità di responsabili del trattamento e per inadeguati controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti nonché per ritardato o incompleto riscontro all’esercizio dei diritti. Ne bis in idem In considerazione dei precedenti che hanno interessato ENI Plenitude in relazione alle medesime questioni di diritto – attività di […]
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