Vi è una norma dello Statuto dei lavoratori (art. 4) che disciplina il controllo meccanico dell’attività dei lavoratori. Tale attività si svolge tramite operazioni che essendo totalmente o parzialmente automatizzate sono inquadrabili come “trattamenti” in base al GDPR e hanno come contenuto informazioni suscettibili di identificare i lavoratori, così da qualificarsi come “dati personali”. Pertanto, le attività di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori presuppongono trattamenti di dati personali. Le due discipline hanno punti di intersezione divenuti palesi anche con la riforma del Jobs Act del 2015. In questa occasione, prendendo spunto dal provvedimento del Garante privacy doc. web n. 9586936, esaminiamo quale siano le basi giuridiche del trattamento di dati personali inerente l’attività di controllo a distanza conforme alla procedura dettata dal primo comma dell’articolo 4 dello Statuto. Sintesi Controlli a distanza Il controllo nell’ambito lavorativo è connaturato al rapporto contrattuale che si instaura tra le parti ed al potere direttivo che il datore ha nei riguardi del lavoratore. In base al contratto stipulato con il proprio dipendente ed a fronte dell’impegno al pagamento del salario, il datore di lavoro ha diritto di ricevere dal lavoratore una prestazione diligente (art. 2104 cod. civile) ed un comportamento fedele (art. 2105 cod. […]
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