Il controllo dell’attività lavorativa tramite strumenti automatizzati è uno di quei profili giuridici che maggiormente differenzia le impostazioni del diritto europeo rispetto a quello statunitense. Negli USA, volendo semplificare, si riconosce prevalenza al potere direttivo dell’imprenditore e alla tutela della proprietà aziendale. Nei Paesi dell’Unione, da un lato, si riconosce il diritto del datore di lavoro di controllare la prestazione del lavoratore, come legittimamente spetta a qualsiasi creditore nei confronti dell’adempimento del proprio debitore; dall’altro lato, si ritiene che subordinare il lavoratore nello svolgimento della propria attività, al controllo dell’occhio meccanico, pervasivo e anelastico, sia lesivo della dignità dell’individuo. Si ha la necessità, in ambito lavorativo, di trovare un giusto compromesso tra queste legittime esigenze e proprio su questo equilibrio si gioca la legittimità dei controlli datoriali sui lavoratori mediante strumenti automatizzati. Corte Europea dei diritti dell’Uomo La CtEDU - che, come noto, è competente a giudicare il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) da parte degli Stati aderenti – ha da tempo stabilito che il rispetto della “vita privata”, sancito dall’art. 8 CEDU, deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro, ove si svolgono le relazioni della persona che lavora (v. sentenze Niemietz c. Allemagne, n. 13710/88, […]
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