Il responsabile per la protezione dei dati (DPO) svolge un importante ruolo di vigilanza in merito al rispetto delle prescrizioni di legge e alle politiche sul tema eventualmente adottate dal soggetto che lo ha nominato, sia esso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento. La materia del DPO - più correttamente le prescrizioni riferite alla sua designazione, ai compiti, alle tutele - è una di quelle poche che il GDPR indirizza indistintamente verso entrambi i titolari e i responsabili. Di conseguenza, anche il responsabile del trattamento può essere imputabile per la violazione di una delle disposizioni del GDPR in merito al DPO, vedersi irrogato la sanzione amministrativa dall’articolo 83 o essere citato in giudizio anche per risarcimento dei danni eventualmente arrecati (art. 82, GDPR). Pertanto, quanto riportato in questi commenti si applica indistintamente a soggetti che assumono il ruolo di titolari o responsabili del trattamento. CGUE C-453/21 Il DPO svolge funzione di vigilanza in merito all’effettività applicativa delle norme applicabili e delle eventuali politiche interne in tema di protezione di dati personali, da parte dell’organizzazione del titolare o del responsabile per la quale è stato nominato. Per il corretto svolgimento di questo mandato, vi sono alcuni requisiti da […]
VUOI CONTINUARE LA LETTURA DELL'ARTICOLO?
Sei abbonato ma non visualizzi il contenuto? Potrebbe non essere incluso nel tuo abbonamento.
Supporto: servizioeditoriale@imperialida.com