Durata del consenso al trattamento dei dati

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ue recenti provvedimenti del Garante privacy, Comparafacile (doc. web n. 9921112) e Tiscali (doc. web n. 9920942), offrono lo spunto per riprendere l’analisi sistematica del consenso, come base legale del trattamento dei dati, in via generale, e per i trattamenti per finalità di marketing, in particolare. Nello specifico, ci soffermeremo in dettaglio sul profilo della durata del “consenso marketing”. Consenso marketing Il consenso dell’interessato è, in linea di principio, la base giuridica a fondamento del trattamento dei dati personali per finalità di marketing e di profilazione commerciale. L’altra base giuridica cui può farsi ricorso per i trattamenti a fini marketing, quella dell’interesse legittimo, trova applicazione residuale in questo ambito. Il consenso deve essere preventivo al trattamento dei dati e, di conseguenza, al contatto commerciale dell’azienda promotrice con l’interessato. Il consenso può essere raccolto con modalità diretta o indiretta: Quando l’acquisizione delle anagrafiche è indiretta, spetta all’azienda acquirente verificare che, riguardo alla lista dei dati di contatto, siano state correttamente soddisfatte le prescrizioni di legge; cioè: Qualora l’individuazione del terzo sia avvenuta per categoria merceologica, l’acquirente dovrà rilasciare una propria informativa individuale ai sensi dell’articolo 14 del GDPR, entro un mese o al primo contatto commerciale. Telemarketing Se i dati di […]

 


 

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