Troppo di frequente, nel mondo del diritto e della compliance, si assiste alla diffusione di massime estrapolate frettolosamente dalle sentenze, che ad una lettura attenta del testo integrale risultano fuorvianti, se non addirittura errate. È esattamente il caso della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32283 del 2025, una vicenda annunciata con clamore come l'esempio di una decisione di legittimità che avrebbe confermato, nel merito, la liceità del controllo delle chat aziendali da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. La realtà giuridica, tuttavia, è ben diversa e impone un'analisi più rigorosa. La Suprema Corte, infatti, non ha sancito un nuovo principio di diritto sulla controllabilità delle chat. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore in una causa che verteva sulla legittimità di un licenziamento disciplinare giustificato da informazioni desunte dal datore dalle conversazioni di una chat aziendale, per una questione prettamente processuale: la mancata contestazione di uno dei due motivi della decisione della sentenza d'appello. La Cassazione ha rilevato che poiché la sentenza della Corte d’appello oggetto di ricorso era retta su due motivazioni autonome, sarebbe stato necessario impugnarle entrambe per ottenere l’annullamento della sentenza. Lasciandone in piedi una, il ricorso diviene inutile e, […]
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