Giorni orsono un amico mi chiedeva conferma del fatto che per la liceità del trattamento delle categorie particolari di dati personali – ma il tema riguarda anche i dati “giudiziari” dell’articolo 10 – fosse effettivamente necessario individuare anche una specifica base giuridica, in aggiunta alla disciplina propria di tali tipologie di dati: cioè, adempiere alle prescrizioni dell’articolo 6, oltre che a quelle indicate negli articoli 9 e 10 del regolamento. La richiesta di conferma mi veniva sollecitata in quanto altri interlocutori, intervistati sul punto, avrebbero espresso la tesi opposta della sufficienza degli articoli 9 e 10, come fonte (alternativa all’art. 6) per la disciplina della liceità dei trattamenti, rispettivamente, delle categorie particolari di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati. Già durante la vigenza della direttiva 95/46/CE ci si era posti il problema della relazione esistente tra i principi di legittimazione del trattamento e le regole per il trattamento di categorie particolari di dati personali; cioè tra quelle che, secondo l’attuale GDPR, sono le basi giuridiche dell’articolo 6 e le regole dell’articolo 9, in deroga al divieto di trattamento dei cosiddetti dati sensibili. Secondo la direttiva 95/46/CE La direttiva 95/46/CE regolava la materia dei principi, basi […]
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