Torniamo a esaminare le nuove clausole tipo adottate dalla Commissione UE volte a legittimare il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (v. Alert del 10/6/2021). Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo (cioè nè appartenente all’UE nè al SEE) che non sia stato oggetto di una dichiarazione di adeguatezza della Commissione, può effettuarsi legittimamente se si ricorre a garanzie adeguate (art. 46, GDPR) o, in casi circoscritti e occasionali, in presenza di deroghe tassative (art. 49, GDPR). Le cosiddette SCC rappresentano una delle garanzie adeguate più diffuse. Ne esaminiamo struttura e modalità d’uso. Decisione e SCC Come indicato nella figura sopra, la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2021/914 che contiene le nuove SCC, è composta da 26 Considerando e dalla parte dispositiva suddivisa in quattro articoli. Le SCC propriamente dette, cioè il testo contrattuale che deve essere utilizzato da esportatore e importatore che intendono avvalersi di questa forma di garanzia, è contenuto nell’allegato alla decisione. Questo allegato, con qualche rischio di confusione, è a sua volta strutturato in: Tecnica redazionale Diversamente dal passato in cui furono adottate distinte SCC per ciascun tipo di trasferimento (titolare/titolare e titolare/responsabile), l’attuale versione intende coprire e, quindi, essere utilizzabile per tutte le quattro […]
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