Il flusso di dati personali verso paesi terzi (cioè non appartenenti all’UE/SEE) è stato disciplinato dalla direttiva 95/46/CE al fine di evitare che il trasferimento possa vanificare le garanzie ed i diritti che la normativa comunitaria pone a tutela dei soggetti interessati. Il GDPR, in aggiunta a questa ipotesi, solleva il diverso profilo del trattamento che coinvolge più Stati membri, pur rimanendo all’interno dei territori dell’Unione. Sui trattamenti transfrontalieri si era già pronunciato il WPArt29 ed ora l’EDPB interviene con la linea guida 08/2022, integrativa dei suoi precedenti. Sintesi Trasferimenti di dati verso paesi terzi e trattamenti transfrontalieri Durante la vigenza della direttiva 95/46/CE il tema dei flussi transfrontalieri di dati personali ha riguardato essenzialmente il caso di quei trasferimenti che hanno come importatore un paese non appartenente alla UE o al SEE. La circostanza solleva l’esigenza di verificare se nel paese di destinazione vigano strumenti di protezione e garanzie equivalenti a quelli in atto nell’Unione a tutela di dati personali e di soggetti interessati; cosicché la trasposizione delle informazioni sotto l’egida di altra giurisdizione, non verrebbe a vanificare le tutele comunitarie sul data protection. In assenza dell’attestazione di adeguatezza della Commissione UE ovvero in mancanza di altri strumenti riconosciuti dal […]
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