Articolo/i GDPR o CEDU rilevante/i: Art. 8 CEDU (Vita privata), Art. 13 CEDU (Ricorso effettivo). Questione di causa: La ricorrente lamenta il monitoraggio a sua insaputa delle proprie telefonate, e-mail e navigazione internet sul luogo di lavoro da parte del datore (ente pubblico), deducendo la lesione della privacy e l'assenza di un ricorso effettivo. Conclusione della Corte: La Corte ha accertato la violazione dell'Art. 8 CEDU poiché il monitoraggio non era "previsto dalla legge", mancando all'epoca una specifica normativa interna a riguardo. Non ha ritenuto necessario esaminare il ricorso ai sensi dell'Art. 13.
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