Numerose sono le prescrizioni di DGA, DMA, DSA e della proposta EHDS che intersecano quelle del GDPR venendo a realizzare su vari temi una disciplina composita, proveniente da più fonti. In questa tornata ci soffermiamo sulle novità in tema di: Rappresentante UE In via di analogia con quanto disposto dall’articolo 27 del GDPR, sia il DGA che il DSA prevedono l’obbligo di designare un rappresentante UE. Secondo il DGA, qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione offra servizi nell'Unione, deve designare un rappresentante legale che agisce per suo conto, riguardo agli obblighi previsti dal DGA. In caso di violazione, le autorità competenti possono avviare un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei dati inadempiente non stabilito nell'Unione, tramite il suo rappresentante. [Considerando (42) e artt. 2(21) e 11(3)]. Secondo il DSA, i prestatori di servizi intermediari che sono stabiliti in un paese terzo e che offrono servizi di intermediazione nell'Unione devono designare un rappresentante legale nella UE, investito di un mandato adeguato e che disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le pertinenti autorità. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal […]
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