Si conclude con questa puntata l’analisi sul principio di limitazione della conservazione esaminato secondo i seguenti diversi profili: In questa tornata vengono esaminate le due attività alternative che il legislatore richiede siano svolte a conclusione dei tempi di conservazione dei dati personali: Cancellazione e distruzione dei dati Come anticipato, la cancellazione dei dati rappresenta l’azione attuativa del principio di limitazione della conservazione quando viene a scadenza il termine predeterminato. Il termine “cancellazione” non è sinonimo di “eliminazione” o “distruzione”. Cancellazione e distruzione di dati sono entrambe operazioni di trattamento ma con effetti diversi e molteplici risvolti (v. art. 4, 2), GDPR). La cancellazione del dato è operazione strettamente connessa alla finalità d’uso: la cancellazione – diversamente dalla distruzione – non elimina il dato ma ne inibisce l’utilizzo per un determinato scopo; essa è una sorta di limitazione totale ovvero di inibizione del dato riguardo a uno specifico utilizzo. Cancellazione come diritto e obbligo La cancellazione – secondo l’art. 17 del GDPR – costituisce contemporaneamente: Alla disposizione che prevede la cancellazione come obbligo del titolare una volta cessato il trattamento, fa da specchio per l’interessato «il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati […]
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