Articolo/i rilevante/i: Art. 13 Direttiva 2002/58 (ePrivacy); Art. 4, n. 11 e Art. 94, par. 2 GDPR (definizione di consenso); Allegato I, punto 26 Direttiva 2005/29 (Pratiche sleali). Questione pregiudiziale: Se la visualizzazione di messaggi pubblicitari nella casella di posta in arrivo (inbox advertising), che imitano l'aspetto di vere e-mail, costituisca un "uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta" soggetto a consenso preventivo e se configuri una "sollecitazione sgradita" vietata. Conclusione della Corte: Tale pratica costituisce uso della posta elettronica per marketing diretto, poiché i messaggi occupano lo spazio privato dell'utente e richiedono un'azione per essere gestiti, analogamente allo spam. Essa è lecita solo previo consenso specifico, libero e informato (standard GDPR); in assenza, e se frequente, costituisce una pratica commerciale sleale.
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