Articolo/i GDPR rilevante/i: Art. 4, n. 7 GDPR. Questione pregiudiziale: Se l'art. 4, n. 7, GDPR osti a una norma nazionale che designa come "titolare" un ente amministrativo ausiliario privo di personalità giuridica senza specificarne i trattamenti, e se tale ente debba decidere effettivamente finalità e mezzi per essere responsabile. Conclusione della Corte: La designazione legale è ammessa anche per enti privi di personalità giuridica o che non decidono autonomamente mezzi e fini (art. 4, n. 7, seconda frase). Tuttavia, è necessario che la legge determini, almeno implicitamente, la portata del trattamento e che l'ente sia capace di rispondere giuridicamente degli obblighi e delle richieste degli interessati.
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