Articolo/i rilevante/i: Artt. 15, par. 1, lett. h) e 22 GDPR; Direttiva (UE) 2016/943 (Segreti commerciali). Questione pregiudiziale: Cosa si intenda per "informazioni significative sulla logica utilizzata" nello scoring automatizzato e se il segreto commerciale possa limitare il diritto di accesso o giustificare un rifiuto automatico di fornire tali informazioni. Conclusione della Corte: L'interessato ha diritto a una spiegazione chiara (ma non necessariamente all'algoritmo complesso) della procedura e dei principi applicati ai suoi dati per ottenere il risultato. Il segreto commerciale non è un motivo di rifiuto assoluto: il titolare deve comunicare le informazioni al giudice o all'autorità, che bilanceranno gli interessi per definire l'accesso.
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