Articolo/i GDPR rilevante/i: Artt. 5, par. 1, lett. c) (Minimizzazione); Art. 9, par. 2, lett. e) GDPR. Questione pregiudiziale: Se il principio di minimizzazione osti all'aggregazione indefinita e generalizzata di tutti i dati (interni ed esterni alla piattaforma) per pubblicità mirata e se la rivelazione pubblica del proprio orientamento sessuale autorizzi il gestore a trattare altri dati sensibili correlati ottenuti da terze parti. Conclusione della Corte: La minimizzazione vieta l'aggregazione indiscriminata e senza limiti temporali di tutti i dati per scopi pubblicitari, essendo un'ingerenza sproporzionata. Inoltre, aver reso pubblico il proprio orientamento sessuale in un evento non autorizza il trattamento di altri dati sulla vita sessuale ottenuti da terzi per la profilazione.
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