Articolo/i rilevante/i: Art. 6, par. 1, lett. b), c) e f) GDPR. Questione pregiudiziale: Se la divulgazione dei dati dei soci indiretti di un fondo d'investimento ad altri soci, per finalità di negoziazione o coordinamento, sia lecita sulla base dell'esecuzione del contratto, di un obbligo legale o del legittimo interesse. Conclusione della Corte: La divulgazione non è necessaria all'esecuzione del contratto se questo prevede l'anonimato. Il legittimo interesse cede il passo se esistono mezzi meno invasivi (es. inoltro richiesta tramite il fondo) o se prevale l'aspettativa di riservatezza dell'interessato. L'obbligo legale derivante da giurisprudenza richiede requisiti di chiarezza e prevedibilità,,.
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