Articolo/i rilevante/i: Artt. 2, 51, 55, 77 GDPR; Art. 16 TFUE. Questione pregiudiziale: Se le attività di una commissione d'inchiesta parlamentare siano escluse dal GDPR (sicurezza nazionale) e se l'Autorità di controllo, sebbene unica, abbia competenza diretta sui reclami contro il Parlamento, nonostante il divieto costituzionale interno di controllo dell'esecutivo sul legislativo. Conclusione della Corte: L'attività di inchiesta parlamentare rientra nel GDPR e non è automaticamente esclusa come "sicurezza nazionale". Gli artt. 77 e 55 GDPR hanno effetto diretto: se lo Stato istituisce un'unica Autorità, questa ha competenza anche sul Parlamento, prevalendo sulle norme costituzionali nazionali contrarie.
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