Articolo/i rilevante/i: Art. 17, par. 1, GDPR (Diritto alla cancellazione/oblio); Artt. 12, lett. b) e 14, primo comma, lett. a), Direttiva 95/46. Questione pregiudiziale: Se il gestore di un motore di ricerca, nell'accogliere una domanda di deindicizzazione ("diritto all'oblio"), sia tenuto ad estenderla a tutte le versioni mondiali del motore (es. google.com) o solo a quelle corrispondenti agli Stati membri UE. Conclusione della Corte: Il diritto dell'UE non impone, allo stato attuale, un obbligo di deindicizzazione su scala globale (tutte le versioni del motore). Tuttavia, il gestore deve rimuovere i link da tutte le versioni corrispondenti agli Stati membri e adottare misure tecniche efficaci (es. blocco geografico) per impedire o scoraggiare seriamente l'accesso a tali link dall'Unione tramite versioni extra-UE.
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