Articolo/i GDPR rilevante/i: Artt. 88, parr. 1 e 2; 6, par. 3 GDPR. Questione pregiudiziale: Se una norma nazionale sul trattamento dei dati nel rapporto di lavoro debba soddisfare i requisiti dell'art. 88, par. 2, per essere considerata una "norma più specifica" (art. 88, par. 1) e se, in caso contrario, tale norma debba essere disapplicata. Conclusione della Corte: Una normativa nazionale costituisce una "norma più specifica" ex art. 88, par. 1, solo se soddisfa le condizioni di salvaguardia dell'art. 88, par. 2 (non bastando la mera ripetizione dei principi generali). In difetto, la norma nazionale va disapplicata, a meno che non costituisca comunque una valida base giuridica ai sensi dell'art. 6, par. 3, GDPR per trattamenti necessari per obblighi legali o interesse pubblico.
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