Articolo/i GDPR rilevante/i: Artt. 13 e 14 GDPR. Questione pregiudiziale: Se, nel caso di dati raccolti tramite telecamere indossabili (bodycam) dai controllori dei trasporti pubblici, l'obbligo di informativa verso gli interessati sia disciplinato dall'art. 13 (raccolta presso l'interessato) o dall'art. 14 (dati non ottenuti presso l'interessato). Conclusione della Corte: L'informativa è disciplinata dall'art. 13 GDPR, in quanto i dati sono raccolti direttamente presso l'interessato, che ne costituisce la fonte. L'applicazione dell'art. 14 è esclusa poiché, consentendo di differire l'informativa, rischierebbe di legittimare pratiche di sorveglianza occulta incompatibili con gli obiettivi di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.
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