Articolo/i rilevante/i: Art. 3, punto 1, Regolamento (UE) 2018/1725 (speculare all'art. 4, n. 1, GDPR); Art. 48 Carta diritti fondamentali UE (Presunzione d'innocenza). Questione giuridica: Se la Corte generale abbia errato nel ritenere che una persona descritta in un comunicato stampa OLAF non fosse "identificabile" (escludendo così la natura di dato personale) poiché l'identificazione richiedeva conoscenze esterne o ricerche da parte di terzi (giornalisti). Conclusione della Corte: La sentenza è annullata. La nozione di "identificabilità" include l'uso di "tutti i mezzi" ragionevolmente utilizzabili anche da terzi (come i giornalisti) per risalire all’identità. La combinazione di dettagli (genere, professione, cittadinanza, dati del progetto) che permette l'identificazione tramite semplici ricerche web rende l'informazione un "dato personale", non essendo lo sforzo necessario sproporzionato.
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