Articolo/i rilevante/i: Art. 82, par. 1 GDPR (e considerando 75, 85, 146). Questione pregiudiziale: Se la mera violazione del GDPR costituisca di per sé un "danno", se la presentazione di scuse possa valere come risarcimento unico del danno immateriale e se l'atteggiamento o la motivazione del titolare (es. buona fede, interesse pubblico) possano giustificare una riduzione del quantum risarcitorio. Conclusione della Corte: La violazione non costituisce automaticamente un danno risarcibile. Le scuse possono rappresentare un risarcimento adeguato se idonee a compensare integralmente il pregiudizio subito. Poiché l'art. 82 ha funzione esclusivamente compensativa e non punitiva, l'atteggiamento o la mancanza di dolo del titolare non possono essere invocati per ridurre il risarcimento a un livello inferiore al danno effettivo.
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