Articolo/i rilevante/i: Direttiva (UE) 2016/680 (c.d. Direttiva "Police"), Artt. 3, 4, par. 1, lett. c), 13, 54; Carta diritti fondamentali UE (Artt. 7, 8, 47, 52). Questione pregiudiziale: Se l'accesso (o il tentativo di accesso) della polizia ai dati di un cellulare sia limitato alla lotta contro reati gravi, se richieda un controllo preventivo da parte di un giudice o autorità indipendente e se l'interessato debba essere informato per poter esercitare il diritto di ricorso. Conclusione della Corte: Il mero tentativo di sblocco costituisce "trattamento". L'accesso non è limitato ai soli reati gravi, ma l'ingerenza è tale da richiedere imperativamente un controllo preventivo (salvo urgenza) di un giudice o autorità indipendente. L'interessato deve essere informato dell'accesso, appena ciò non pregiudichi più le indagini, per garantire il diritto a un ricorso effettivo.
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