Articolo/i GDPR rilevante/i: Art. 1, par. 1; Art. 4, punto 1; Art. 23, par. 1, lett. j) GDPR. Questione pregiudiziale: Se l'art. 23, par. 1, lett. j), del GDPR consenta all'amministrazione finanziaria di limitare il diritto di accesso ai dati fiscali di una persona giuridica (società fallita) per difendersi da azioni revocatorie, qualora il diritto nazionale estenda l'applicazione del GDPR anche alle persone giuridiche. Conclusione della Corte: La Corte si è dichiarata incompetente a rispondere. Il GDPR tutela solo le persone fisiche. Sebbene la norma nazionale rinvii al GDPR per le persone giuridiche, la Corte non può pronunciarsi perché le due situazioni non sono equiparabili: l'interpretazione delle limitazioni (art. 23) richiede un bilanciamento di diritti fondamentali che non si applica allo stesso modo ai dati delle persone giuridiche.
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