Articolo/i GDPR rilevante/i: Artt. 4, punti 2 e 7; 26, par. 1; 83 GDPR. Questione pregiudiziale: Se l'ente che commissiona un'app sia "titolare" anche senza trattare direttamente i dati o aver formalizzato il contratto; se la contitolarità richieda un accordo formale; se l'uso di dati per test IT sia "trattamento"; se le sanzioni amministrative richiedano dolo o colpa o siano applicabili per responsabilità oggettiva. Conclusione della Corte: L'ente committente è titolare se ha influito su finalità e mezzi, anche senza trattare i dati materialmente, salvo espressa opposizione al lancio dell'app. La contitolarità sorge di fatto e non richiede un accordo formale. L'uso di dati personali per test IT è "trattamento". Per infliggere sanzioni pecuniarie è necessaria la prova del dolo o della colpa (il GDPR esclude la responsabilità oggettiva).
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