Articolo/i rilevante/i: Regolamento (UE) 2018/1725 (speculare al GDPR per le istituzioni UE), Artt. 3 e 15 (corrispondente all'art. 13 GDPR). Questione giuridica: Se il trasferimento di dati pseudonimizzati a un terzo richieda l'informativa sui "destinatari" e se l'obbligo informativo debba essere valutato dal punto di vista del destinatario (verificando se egli possa re-identificare i soggetti) o del titolare al momento della raccolta. Conclusione della Corte: La Corte annulla la sentenza del Tribunale. L'obbligo di indicare i destinatari nell'informativa va valutato al momento della raccolta e dal punto di vista del titolare (che possiede le chiavi di re-identificazione). Pertanto, il titolare deve informare del trasferimento anche se i dati vengono trasmessi in forma pseudonimizzata, a prescindere dal fatto che il destinatario possa o meno identificare gli interessati.
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