Articolo/i GDPR rilevante/i: Artt. 57, par. 1, lett. a) e f); 58, par. 2; 77, par. 1 GDPR. Questione pregiudiziale: Se l'autorità di controllo, una volta accertata una violazione dei dati personali, sia sempre obbligata ad adottare una misura correttiva (in particolare una sanzione pecuniaria) o se disponga di discrezionalità per astenersi dall’agire. Conclusione della Corte: L'autorità non è tenuta ad adottare automaticamente una misura correttiva o sanzionatoria per ogni violazione. Essa gode di un margine di discrezionalità per valutare se l'intervento sia appropriato, necessario e proporzionato al caso concreto. Pertanto, può legittimamente astenersi se il titolare ha già posto rimedio alla violazione (es. misure disciplinari interne) e non vi è rischio di recidiva, purché ciò non comprometta l'applicazione rigorosa del GDPR.
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